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Bonus edilizi : tutte le scadenze aggiornate . Superbonus condomini, case unifamiliari e soggetti speciali, Ecobonus e Sismabonus classici, Sismabonus Acquisti, Bonus Facciate, Bonus Verde, Bonus Ristrutturazioni Edilizie, Bonus prima casa Under 36, Bonus Barriere Architettoniche 75%, Bonus Iva case green.
Il Decreto Aiuti-Quater (176/2022 ) ha rivisto ancora una volta le scadenze e le percentuali di detrazione del Superbonus, specificatamente per quel che riguarda i condomini e gli edifici unifamiliari, andando a toccare anche la disciplina della cessione dei crediti.
Dopo il varo della Manovra 2023, riepiloghiamo lo stato dell’arte – AD OGGI – delle scadenze per tutti i bonus edilizi principali, partendo ancora una volta dal Superbonus del quale, comunque, abbiamo già fornito puntuali aggiornamenti all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-Quater, che però è stato modificato con alcuni correttivi in sede di esame parlamentare e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 17 gennaio.
Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale sarà al:
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per beneficiare del 110% è fissata al 31 marzo 2023 per i lavori avviati per i quali, alla data del 30 settembre 2022, sia stato realizzato il 30% dei lavori.
Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Per i lavori nuovi (spese anno 2022 o 2023), è possibile beneficiare di un Superbonus al 90% per i proprietari di singole abitazioni a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzato in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un coefficiente).
Attenzione alle diverse scadenze (e percentuali) per i lavori effettuati da specifiche tipologie di soggetti.
Le ONLUS classiche e le associazioni di promozione sociale (APS) seguono l’orizzonte temporale e le percentuali viste sopra per i condomini e gli edifici unifamiliari (90% e poi decalage).
Le ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale (prestazione di servizi sanitari), potranno beneficiare ancora del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma al rispetto di due precise condizioni:
Per gli edifici degli IACP (istituti autonomi case popolari), degli enti assimilati e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, invece, il Superbonus è al 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, ma tale data può arrivare fino al 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è stato completato entro il 30/6/2023.
Per gli edifici delle zone terremotate, è confermato quanto stabilito da ultimo dalla Legge di Bilancio 2022: a prescindere dal tipo di immobile, infatti, per gli interventi edilizi in comuni terremotati dal 2009 in poi (fa fede la dichiarazione dello stato di emergenza) si prenderà:
Il nuovo comma 9-bis della Manovra riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ADV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ), e all’articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico ) del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Inoltre, fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni non lucrative, per tali interventi l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.
l comma 365 della legge 197/2022 (Manovra 2023) proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, cioè il cd. Bonus Barriere Architettoniche al 75%, inserito nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2022, che era andata ad aggiungere l’art.119-ter al DL Rilancio.
L’unica differenza rispetto al passato è la previsione, per i lavori condominiali, di una delibera di approvazione che dovrà avere il voto favorevole di una maggioranza rappresentativa di un terzo del valore millesimale del condominio.
L’Ecobonus ordinario rafforzato (art.14 DL 63/2013, detrazioni del 50 o 65% a seconda della tipologia di intervento) e quello per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell’80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cd. Ecosismabonus), si prende fino al 31 dicembre 2024.
Per il Sismabonus la norma di riferimento è l’art.16 comma 1-bis e seguenti del DL 63/2013, e riguarda gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 tutte le tipologie di detrazioni previste per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “Sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico (ovviamente con le quote ordinarie).
Il Bonus Ristrutturazioni è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art.16 comma 1 del DL 63/2013 e non prevede una scadenza.
Attenzione però: la detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila euro, che riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir), è al momento vigente fino al 31 dicembre 2024.
NB – Rientrano in questa agevolazione anche i lavori sulle finiture degli edifici, che sono classificati come lavori di manutenzione ordinaria.
Il Bonus Facciate, ideato al 90% e poi declassato al 60% sta invece per scomparire definitivamente.
La detrazione per le spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (art.1 comma 219 e segg. della legge 160/2019 – Finanziaria 2020), sarà valida solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Non c’è stata una proroga in Manovra.
Per quanto riguarda la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto, normata dall’art.16 comma 2 del DL 63/2013, la Legge di Bilancio 2022 l’aveva prorogata al 31 dicembre 2024 ma con alcune ‘postille’ da tenere ben presente, mentre la Legge di Bilancio 2023 ha alzato a 8.000 euro la spesa massima ammissibile nel 2023.
Quindi, riepilogando:
L’agevolazione del 36% per arredo verde urbano (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, immobili, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi più coperture a verde di giardini pensili) di cui all’art.1 comma 12 e segg. legge 205/2017 arriverà fino al 31 dicembre 2024.
Da tenere presente però che:
La Manovra Finanziaria 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il bonus per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani Under 36 (istituita dal DL Sostegni Bis – art.64 del 73/2021).
Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e con un Isee non superiore 40 mila euro che acquistano un’abitazione.
Le agevolazioni consistono:
Guida Bonus acquisto prima casa Under 36
La Legge di Bilancio 2023 consente di detrarre dall’Irpef il 50 per cento dell’IVA versata, per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Scritto da: ester.cavallo
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