Guerra Ucraina

Cosa prevede l’articolo 5 del trattato Nato in caso di attacco?

todayNovembre 16, 2022

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Cosa prevede l’articolo 5 del trattato Nato in caso di attacco?

Cosa prevede l’articolo 5 del trattato Nato in caso di attacco? Quali scenari potrebbero aprirsi se un Paese membro della NATO venisse attaccato? E  come potrebbe intervenire l’Italia?

Dopo la caduta dei missili russi sulla Polonia, che fa parte della Nato dal 1999, la Nato prenderà in esame, qualora fosse confermato la matrice dell’attacco, l’opportunità di una risposta militare così come prevede l’articolo 5 del trattato dell’Alleanza Atlantica siglato nel 1949. Ma che cosa prevede l’articolo 5 del trattato Nato in caso di attacco? Di seguito il testo completo.

L’ARTICOLO 5 DEL TRATTATO NATO

“Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”.

In poche parole l’articolo 5 vincola gli stati membri alla difesa collettiva e verrebbe attuato automaticamente in caso di aggressione armata nei confronti di un Paese membro. In questo caso i Paesi NATO agirebbero appellandosi al diritto di legittima difesa previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Il conflitto in questo caso si allargherebbe ed i Paesi membri agirebbero con lo scopo di riportare e garantire la sicurezza in Europa.

Cosa potrebbe accadere se la NATO dovesse intervenire per difendere un Paese membro?

Ogni Paese membro della NATO dovrebbe decidere in che modo e con che mezzi intervenire. Sempre l’art. 5, infatti, afferma che ogni alleato può decidere che tipo di sostegno dare. Il sostegno non è da intendere necessariamente militare, anche perché dipende alle risorse militari dei Paesi membri che non sono eguali.

Pensate al supporto militare che possono dare gli USA e a quello che può garantire l’Albania, ovviamente il paragone non regge.

Terminata la ‘giurisdizione’ Nato, si passa alla legislazione dei singoli Stati membri.

Come potrebbe agire l’Italia ad un intervento NATO?

L’Italia nel caso suo dovrebbe assolutamente appellarsi gli articoli 11, 77, 78, 87 della propria Costituzione.
L’articolo 11 recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

L’articolo 77 recita: “Quando in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.

Invece l’articolo 78 recita: “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

L’articolo 87 invece, recita così: “il Presidente della Repubblica “ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”.

A differenza dell’art. n.11 e n.77, l’art. n.78 e n.87 della Costituzione italiana non sarebbero necessari nel caso in cui venisse attuato l’art. 5 del Trattato NATO.

Scritto da: ester.cavallo

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