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Emessa la prima sentenza in materia di movimentazione merci pericolose

todayGennaio 4, 2023 2

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Emessa la prima sentenza in materia di movimentazione merci pericolose

Emessa la prima sentenza in materia di movimentazione merci pericolose . Il Tribunale di Ravenna ha emesso in data 14 Ottobre 2004 la prima sentenza in materia di trasporto, carico, scarico e movimentazione di merci pericolose A.D.R.

Chi è stato condannato

Ha condannato, per lesioni aggravate colpose,  , per non aver provveduto sia alla formazione base e specifica dei lavoratori che entrano in contatto con le merci pericolose che alla nomina del Consulente in materia di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose A.D.R. (fatto avvenuto nel Settembre 2000).

Emessa la prima sentenza in materia di movimentazione merci pericolose

L’incidente

L’incidente è stato determinato dal carico di bitume caldo (150 °C) in una cisterna contenente residui di emulsione acqua-bitume da cui si è generata una pressione di vapore d’acqua tale da proiettare il bitume verso il conducente che stava eseguendo le operazioni di carico.

Lo stabilimento in cui è avvenuto l’infortunio aveva disatteso alcune prescrizioni fondamentali in materia A.D.R.:

– formazione del personale che entra in contatto con le merci pericolose
– verifica dell’idoneità del conducente ad affettuare il carico, lo scarico e la movimetazione delle merci pericolose
– nomina del Consulente A.D.R. (D.G.S.A. Dangerous Goods Safety Advisor)
– elaborazione di specifiche procedure di sicurezza in materia di merci pericolose
– istruzioni scritte al conducente

Il Giudice ha rilevato che le infrazioni al Regolamento A.D.R., debbano configurare, in occasione di infortuni sul lavoro, Responsabilità di
rilevanza penale oltre a responsabilità civile che implicano un adeguato indennizzo alla parte lesa.

La sanzione penale è stata applicata al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’azienda in cui è avvenuto l’infortunio e al Datore di Lavoro dell’azienda subappaltatrice delle operazioni di carico, scarico e trasporto della merce
pericolosa.

Ma chi è il consulente A.D.R. o DGSA ?

La figura del Consulente ADR1 , detto più propriamente Consulente per la sicurezza ai trasporti di merci pericolose o DGSA2 nell’acronimo inglese (nel seguito useremo per brevità questo ultimo termine), è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 04/02/2000 nr. 40 (Gazzetta Ufficiale numero 52 del 03/03/2000) in recepimento della direttiva europea 96/35/CE del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

Quella del DGSA è, dunque, una professione giovane! Nel Marzo del 2010 questo Decreto è stato poi parzialmente abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 35/2010 del quale, ad oggi, non risultano in parte ancora emanati i Decreti attuativi. La vecchia norma rimane, dunque, ancora in vigore per quanto non in contrasto con il nuovo testo.

Queste norme sottolineano come questa sia una figura di ‘garanzia’ per la sicurezza in azienda in merito alla gestione dei trasporti di merci pericolose. Difatti il DGSA non rappresenta un mero obbligo giuridico, ma un concreto collaboratore dei vertici aziendali occupandosi di elaborare adeguate procedure, garantire la necessaria formazione a tutti coloro che all’interno dell’azienda si occupano di merci pericolose e monitorare i processi aziendali affinché la sicurezza sia sempre al primo posto!

attestazione soa
attestazione soa

 

Quali sono i suoi compiti?

Il D.Lgs. 35/2010 fa esplicitamente riferimento (art. 3) al manuale ADR dove sono contenute, tra l’altro, le norme riguardanti il consulente ADR (Capitolo 1.8.3.3. – ADR 2019):
Sotto la responsabilità del capo dell’impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Le sue funzioni, da adattare alle attività dell’impresa, sono in particolare le seguenti:
– verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
– consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
– redigere una relazione annuale10 , destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente a un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l’esame delle seguenti prassi e procedure
concernenti le attività in questione dell’impresa:
– le procedure volte a far rispettare le materia prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate;
– le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
– le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
– il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;                       -l’applicazione di procedure d’ emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
– l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
– l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
– la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
– la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
– l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
– l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
– l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.
– l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3

Alla luce di quanto fin qui detto, possiamo ben affermare che il DGSA non è soltanto colui che presenta la relazione annuale a fine anno, assolvendo così ai suoi doveri istituzionali, ma è una figura molto importante che interagisce continuamente con l’azienda, 365 giorni l’anno, facendo in modo che la sicurezza, la prevenzione degli incidenti e l’osservanza delle norme siano sempre al primo posto nella speciale classifica dei valori aziendali.

La sicurezza in azienda è un investimento e non un costo e  la cultura della sicurezza all’interno di una realtà aziendale è un vero e proprio generatore di valore per l’impresa stessa

Scritto da: ester.cavallo

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