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Nuovo codice della crisi: continuità a crescita aziendale

todayGennaio 10, 2024 11

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Nuovo codice della crisi: continuità a crescita aziendale

Nuovo codice della crisi: continuità a crescita aziendale

Qual è il cambiamento di paradigma del legislatore con questa nuova legge, che sostituisce la vecchia Legge fallimentare del 1942?

Vecchio mondo: l’attenzione era rivolta unicamente alle aziende in «stato di insolvenza», che fallivano.

Nuovo  mondo:  l’attenzione  è  adesso  focalizzata  sulle  «imprese  sane», valorizzando la continuità aziendale in quanto «bene giuridico» da tutelare.

«Quindi il passaggio è dalla «morte» alla «vita» dell’impresa e tutto ruota intorno al concetto aziendalista di: azienda sana, ovvero con concrete prospettive di risanabilità . Tutta la legge è impostata sulla tutela della «continuità aziendale». – Dott. Fontanella Gianluca (esperto PNRR per le PA ed imprese ) nonchè nuovo Direttore Commerciale della Uese Italia SpA

Il Dott. Fontanella scrive : “Ho pensato molto prima di scrivere questo articolo, in quanto deve essere comprensibile e fruibile in maniera semplice per l’Imprenditore, vista la complessità della norma e soprattutto le conseguenze del non rispetto. Per questo ho preferito schematizzare e redigerlo per punti”.

La crisi come fenomeno giuridicoprevenire la crisi e tutelare la continuità aziendale

• Il Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 2019 ha approvato il decreto legislativo che—in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155—introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, proponendo come primo obiettivo di abbandonare la parola «FALLIMENTO»

• Il sistema normativo dell’insolvenza, a partire dal 1942 ad oggi ha avuto diverse evoluzioni, fino a concepire per la prima volta il concetto di «continuità aziendale» come bene tutelabile dall’ordinamento giuridico.

SOGGETTI COINVOLTI

Quali sono i soggetti coinvolti e obbligati all’osservanza di questa normativa?

Tutti con un principio di proporzionalità

Esempio: la tabaccheria farà qualcosa di proporzionato per la sua realtà, mentre la S.p.A. dovrà creare un assetto sicuramente più corposo e adeguato alla sua dimensione.

L’impatto della normativa si estende a partire dall’impresa individuale fino alle imprese collettive di tutte le dimensioni (S.a.s., S.n.c., S.r.l., S.p.A.), fatto salvo normative speciali.,

VANTAGGI DELLA NORMA

Qual è l’obiettivo della norma e chi sono i soggetti coinvolti?

Tutelare l’imprenditore e i terzi;

➢l’obiettivo della norma, in senso «figurato», è quello di spingere l’imprenditore   a elevare il suo livello di consapevolezza e di controllo dello «stato di salute»   della sua impresa (patente di impresa);

➢non basta più  lavorare  o delegare  la  «conoscenza»:  l’imprenditore  deve   personalmente fare un salto «culturale» nel mondo del «fare impresa»;

➢la norma vorrebbe alimentare quella sana curiosità che l’imprenditore dovrebbe   naturalmente avere nel capire le dinamiche base del suo «modello di business»   (dinamiche settoriali e interne, conoscere quali sono gli equilibri della sua   azienda: equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, capire che cos’è un un   EBITDA, un CASH FLOW, un budget economico e di tesoreria, ecc… ).

Aiutare l’imprenditore a prendere consapevolezza delle sue responsabilità civili e   penali, pur con l’ausilio della fondamentale consulenza specialistica dei suoi   consulenti e professionisti che possono supportarlo nel processo di costruzione di   quell’«adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile» richiesto oggi   dalla norma (nuovo art. 2086 c.c.), affinché l’obiettivo legale possa funzionare.

(Quindi l’imprenditore deve creare un adeguato assetto organizzativo e finanziario, per orientare le vele della sua nave).

(Il vento non lo puoi cambiare, ma puoi orientare le vele della tua nave  SENECA).

Perché l’imprenditore deve adottare questo modello organizzativo e finanziario in azienda?

➢Per poter prendere decisioni “tempestive”;

➢per pianificare le attività in azienda;

la norma richiede una pianificazione a 12 mesi degli obiettivi del proprio business e di conseguenza di tutte le attività finanziarie che ne scaturiscono;

➢ogni imprenditore costruendo i budget dovrà affrontare le criticità del proprio business e impegnarsi ad avere una “visione” strategica;

➢è importante adottare un «modello organizzativo» per evitare di gestire l’azienda “alla giornata”.

Quali vantaggi può avere l’imprenditore virtuoso che applica la norma?

➢Monitorare costantemente gli equilibri base della sua azienda – anche solo a livello consuntivo – per generare consapevolezza e celerità nelle azioni da intraprendere per il futuro, in modo da avere una visione del suo progetto d’impresa almeno a 12 mesi;

➢questa norma permette all’imprenditore di evolversi e gestire la sua azienda non solo basandosi sul suo «istinto», ma anche con numeri alla mano, storici, ma soprattutto «previsionali». L’amministratore ha l’obbligo di monitorare lo stato di salute della sua azienda semplicemente perché tutelare se stessi significa tutelare l’equilibrio della collettività e della socio-economia in cui tutti viviamo;

➢i principali vantaggi sono: la conoscenza reale e puntuale dei costi, dei margini, dei debiti ecc…, monitorando costantemente lo “stato di salute dell’azienda”.

Perché è molto utile questa norma?

➢Perché non è il solito “orpello legale”. Ciò consente all’imprenditore virtuoso di afferrarne l’utilità partendo da un’organizzazione di base già in parte strutturata;

➢perché protegge l’imprenditore sotto gli aspetti civile e penale, in caso si verifichino quei rischi di impresa non colposi / dolosi, ovvero l’evento «cigno nero» imprevedibile

OBBLIGHI DELLA NORMA

L’imprenditore ha l’obbligo di «prevenire la crisi» e gestire in maniera proattiva il suo «rischio di impresa» (prevenzione).

Cosa è il rischio di impresa?

➢Il rischio d’impresa è la somma dei probabili eventi futuri, interni ed esterni al perimetro  aziendale  che  potrebbero  impattare  negativamente  sui  risultati   economici dell’impresa. Nel mondo della «pianificazione», il rischio d’impresa è   suddivisibile in “rischio esterno e rischio interno” e si può sinteticamente definire come quella probabilità che – fissati ex ante determinati obiettivi di budget – questi ex post non si avverino, determinando viceversa un impatto negativo sui conti chiamato «perdita d’impresa.

Quali sono i fattori che hanno portato l’azienda alla perdita?

Rischio esterno imprevedibile a fronte di cui l’imprenditore non può fare nulla e deve limitarsi a subire (perdita inattesa); o esempio di rischio esterno: fallimento in USA di Lehman Brother, pandemia da COVID-19, guerra in Ucraina ecc…; o esempio di rischio interno: mala gestione colposa (l’imprenditore sa che deve attivarsi per un controllo prospettico, ma procede senza preoccuparsi, con il rischio anche di creare danno in azienda).

➢La colpa deriva dal fatto che nonostante sussista l’obbligo giuridico di «sapere», questo non venga attuato in azienda per semplice negligenza, imprudenza e imperizia.

➢il dolo implica la volontà specifica (o talvolta anche generica), attinente alla consapevolezza – con quell’atto o con quel «mancato atto» – di generare un danno grave ai terzi traendone un «bottino» (vantaggio economico);

la norma serve a ridurre al minimo il rischio interno sia doloso che colposo.

L’imprenditore può creare nella propria organizzazione aziendale un team capace di trasformare i dati in informazioni?

Sì, è obbligato a creare un team capace;

deve creare un protocollo amministrativo per potersi permettere anche a   distanza di anni di dimostrare il suo comportamento corretto e tutelarsi da   eventuali rischi civili e penali futuri;

➢cioè io imprenditore devo dimostrare che a suo tempo mi ero mosso correttamente creando e storicizzando quel comportamento virtuoso voluto dal legislatore, che si concretizza nel «sistema di allerta» (prevenzione), il cui obiettivo è intercettare la crisi, dodici mesi prima che diventi insolvenza.

IL NUOVO ART. 3 DELLA NORMA

Nel caso in cui l’azienda sia già ricca di reporting è necessario verificare che questo assetto (art. 2086 cc), sia adeguato alle disposizioni dell’art. 3.

➢Osservare le misure di allerta:

L’art. 3 dice che è necessario monitorare i tre equilibri:

Economico, finanziario patrimoniale;

➢obbligo di conoscere i propri flussi di cassa previsionali a 12 mesi (obbligo per   attivare il meccanismo di allerta tramite il monitoraggio dei «segnali di   allarme»);

➢è un sistema di prevenzione pensato a 12 mesi.

IL TESTO DEL NUOVO ART. 3 «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa» RAPPRESENTA LA VERA NOVITA’ DELLE ULTIME MODIFICHE PASSATE CON IL TESTO FINALE DEL C.C.I.I. IL 15/07/2022, ESSO COSI’ RECITA:

1. l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

2.l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

3.ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche   caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici   mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test   pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo   13;

4.costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

RISCHI PER CHI NON SI ADEGUA

L’imprenditore che non si adegua alla norma, cioè non organizza al proprio interno il «sistema di allerta» basato sull’obbligo di intercettare il fenomeno della «crisi» e non più l’insolvenza («insolvenza prospettica»), così definito all’art. 2 :

«crisi»: stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»

sarà visto dal Legislatore come il futuro «bancarottiere».

Non è più giuridicamente accettabile gestire un’azienda ad «istinto».

COME FARE AD ADEGUARSI ALLA NORMA E TRARNE VANTAGGIO?

➢Dovendo applicare le suddette metodologie, l’imprenditore deve essere sempre   pronto a prevedere l’evento crisi finanziaria;

➢saper prevedere nei 12 mesi successivi, le azioni economico-finanziarie correttive   da intraprendere anche di fronte all’evento «cigno nero» e – se non riesce a   farcela – avere comunque il coraggio (obbligo), di fermarsi in tempo utile prima di   aggravare  il  dissesto  (ovvero  prima  di  aumentare  i  suoi  debiti  e  la  sua   responsabilità, sperando che domani cambi qualcosa);

➢mettere  in  atto  un  processo  di  mutamento  culturale  irreversibile  che   necessariamente dovrà coniugarsi da parte delle imprese e dei suoi consulenti, con   la diffusione di una sempre più convinta cultura del rischio e del controllo a   salvaguardia della continuità aziendale e della prevenzione delle situazioni di crisi   aziendali.

Si raccomanda poi di contattare solo i professionisti che abbiano l’abilitazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia nell’apposito albo, così come nell’albo di Unioncamere alla sezione “composizione negoziata”.

Per info : Uese Italia SpA  –  Direttore Commerciale Dott. Fontanella Gianluca – g.fontanella@uese.it

Scritto da: ester.cavallo

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