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Superbonus e bonus edilizi: chi decide sulla SOA? È solo il progettista generale che, avendo conoscenza dell’intero progetto, è in grado di stabilire se serve e di definirne le caratteristiche, specificandolo nel capitolato speciale
L’art. 10-bis del DL 21/2022 ha stabilito che, nel caso di contratti di appalto (o di subappalto) di importo superiore a 516.000euro, stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022, qualora si voglia beneficiare dei bonus edilizi (Superbonus e bonus ordinari in caso di cessione del credito), l’impresa esecutrice dei lavori deve essere in possesso della attestazione SOA.
Si tratta di un nuovo sbarramento alla fruizione dei bonus edilizi mediante cessione del credito che, pur essendo stato introdotto a maggio scorso, è a tutt’oggi privo di indicazioni attuative.
L’introduzione dell’obbligo di affidare i lavori più costosi ad imprese in possesso della SOA da un lato rappresenta una garanzia in più per il committente sulla serietà e l’affidabilità di chi dovrà eseguirli, mettendo fuori gioco le imprese improvvisate. Dall’altro, se si scopre che l’impresa non possiede la SOA giusta oppure che non ne è in possesso, diventa un guaio. In tal caso, infatti, il committente perde il diritto di usufruire dei benefici fiscali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
È un ambito nel quale ci sono pochissime certezze. Le uniche istruzioni sono quelle che si possono leggere nel decreto, ovvero:
A fronte di poche certezze, in assenza di chiarimenti di prassi ufficiale, i dubbi interpretativi sono molti:
Alcune di queste domande sono del tutto prive di risposte e bisognerà attendere che si esprimano gli enti preposti, si spera prima possibile. Per altre è possibile ipotizzare risposte verosimilmente attendibili (e prudenziali) facendo riferimento al codice degli appalti pubblici, da cui il sistema SOA è stato preso
Il sistema di qualificazione delle imprese tramite SOA è stato mutuato, nel settore dei bonus edilizi, dal Codice degli Appalti. È evidente pertanto che, in assenza di chiarimenti ufficiali, risulti opportuno fare riferimento a ciò che, normalmente, si fa nell’ambito degli appalti di opere pubbliche.
Negli appalti pubblici, tra i documenti di gara, vi è sempre un capitolato speciale (redatto ai sensi dell’art. 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nel quale vengono indicate la “categoria prevalente” dei lavori (ordinaria o specializzata) e la “classifica”, espressa in relazione agli importi.
Stessa cosa occorre fare nei lavori privati, ora che è stato introdotto l’obbligo della SOA.
È solo il progettista generale che, avendo conoscenza dell’intero progetto, è in grado di stabilire se serve la qualificazione dell’impresa e di definirne le caratteristiche (categoria e classifica), annotandolo espressamente nel capitolato, che deve essere allegato al contratto d’appalto.
Sarà poi il Direttore dei Lavori a verificare che l’impresa appaltatrice sia effettivamente dotata della SOA indicata dal progettista.
Il committente, in caso di controlli, verrà colpito dalle sanzioni qualora la qualificazione delineata dal progettista (e confermata dal DL) non risulti corretta.
Tuttavia è evidente che quest’ultimo potrà rifarsi sui propri tecnici, contestando un errore professionale, qualora abbiano omesso di indicare (o di verificare) l’effettiva necessità di qualificazione SOA dell’impresa che ha eseguito i lavori.
@ing.christianangeli
Scritto da: ester.cavallo
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